FAQ

[Impostazione e pubblicità delle gare]
   

In quali ipotesi, essendo indicate contemporaneamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30 nel capitolato speciale di appalto, occorre identificare nella lex specialis le tre categorie nella sola categoria OG 11?

 

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del Regolamento le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono essere identificate come appartenenti all'unica categoria OG 11 soltanto quando sussitono entrambi i seguenti presupposti:

1. requisito quantitativo: l'importo di ciascuna delle tre categorie indicate nel capitolato speciale deve essere almeno pari alla percentuale di seguito indicata (l'importo globale di riferimento é dato dalla somma die singoli importi delle tre categorie):

OS 3: 10% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 28: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30

OS 30: 25% dell'importo risultante dalla somma di OS 3+ OS 28+ OS 30;

2. requisito qualitativo: le categorie OS 3- OS 28- OS 30 devono rientrare nella definizione della OG 11 riportata nell'allegato A del Regolamento, ove la OG 11 si identifica in impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente; laddove invece le tre categorie OS 3- OS 28- OS 30 si possono eseguire separatamente, le stesse dovranno essere autonomamente indicate nel disciplinare di gara.

Dalle considerazioni svolte si evince che soltanto la contemporanea sussistenza dei presupposti richiamati obbliga la stazione appaltante ad individuare la sola categoria OG 11 nel bando di gara.

Diversamente, qualora solo uno dei requisiti sia riscontrabile, le categorie OS 3- OS 28- OS 30 andranno indicate separatamente nella lex specialis.

Si ricorda che in ogni caso, anche qualora il disciplinare di gara identifichi separatamente le categorie OS 3- OS 28- OS 30, l'impresa qualificata per la OG 11 puó eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3- OS 28- OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Data: 1.9.2014
[Questioni generali e varie]
Qualificazione gare lavori pubblici (sostituisce la news del 07.01.2014)

Con una nota del 17.12.2013 avevamo comunicato che il D.P.R. 30 ottobre 2013 (pubblicato su G.U. n. 280 del 29.11.2013, in vigore dal 14.12.2013), nel recepire il parere del Consiglio di Stato espresso con la decisione n. 3014 del 26 giugno 2013, aveva annullato gli articoli 109, comma 2, 107, comma 2, e 85, comma 1, lett. b), n. 2) e 3) del D.P.R. n. 207/2010, con la conseguenza di abolire il sistema delle categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche".

Successivamente, il 31 dicembre 2013 entrava in vigore il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2013). L'art. 3, comma 9, del decreto stabiliva che, nelle more dell'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive e comunque non oltre il 30 settembre 2014, rimaneva in vigore la previgente disciplina riguardante le qualificazioni SIOS. Risultava, pertanto, nuovamente applicabile il regime concernente le categorie obbligatorie e c.d. "superspecialistiche" di cui agli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 non è stato convertito in legge e, pertanto, il sistema delle categorie obbligatorie e SIOS risulta, ad oggi, annullato.

Il D.L. 28.03.2014 n. 47, G.U. 28.03.2014 - Piano Casa per l'emergenza abitativa - in vigore dal 29.03.2014, all'art. 12 dispone che entro nove mesi debbano essere adottate nuove norme sostitutive della disciplina delle categorie c.d. SIOS ed obbligatorie. Nelle more di tale riforma, il medesimo articolo prevede altresì che vengano indicate, con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni, le categorie che, per la loro assoluta specificità, devono essere eseguite da parte dell'operatore economico in possesso della relativa qualifica.

La presente comunicazione sostituisce, in seguito al rapido mutamento normativo, quella pubblicata in data 07.02.2014.

I modelli della Stazione Unica Appaltante Lavori sono stati in tal senso aggiornati.

Data: 1.4.2014
[Tracciabilità pagamenti]
Per gli acquisti effettuati mediante adesione a convenzione è possibile richiedere i cig-derivati in formato Smart-cig?
Si, per gli acquisti da convenzione è possibile richiedere i cig-figli in formato Smart-cig, indicando come procedura di scelta del contraente: "AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCODO QUADRO/CONVENZIONE" e riportando il cig "padre" della convenzione alla quale si aderisce.
Data: 11.10.2013
[Esecuzione contratti]
È possibile stipulare il contratto per un importo inferiore a quello contrattuale?
Nei seguenti casi è possibile la stipula di un contratto per un importo inferiore a quello derivante dall’aggiudicazione definitiva:
1. quando nel capitolato sia prevista l’opzione, da parte della SA di riservarsi la facoltà di affidare l’incarico per una sola parte di quanto previsto in fase di gara;
2. quando il nuovo importo contrattuale derivi da uno sconto applicato dall’OE in fase successiva a quella di aggiudicazione.  
Data: 19.8.2013
[Autorità e obblighi informatici]
Nel caso in cui una SA abbia prelevato un codice CIG per una classe di importo inferiore rispetto a quella di aggiudicazione come deve comportarsi?
La SA deve adeguare la classe di importo del codice CIG:
1. se è stato inizialmente attribuito uno Smart-CIG ad una procedura di gara che si è poi conclusa con un affidamento > 40.000 euro, la SA deve richiedere un CIG ordinario e corrispondere il contributo a favore di AVCP.
Senza un codice CIG ordinario non è possibile compilare le Schede osservatorio;
2. negli altri casi deve richiedere al servizio SIMOG di AVCP l’adeguamento dell’importo del codice CIG e corrispondere la differenza del contributo a favore di AVCP. 
Data: 19.8.2013
[Impostazione e pubblicità delle gare]
Per una gara negoziata o affidamento diretto per i quali la SA non conosce quale potrebbe essere l’importo stimato a base di gara può essere bandita la gara senza indicazione dell’importo a base di gara?

Tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell´art. 29 del D.Lgs 163/2006, per qualsiasi procedura di gara o di affidamento la SA deve cercare di determinare un importo a base di gara.
Nel caso in cui venga prelevato presso SIMOG un codice CIG indicando 0 come importo a base di gara:
1. viene applicato lo scaglione di contribuzione massima a favore di AVCP;
2. viene prevista la compilazione delle Schede osservatorio

Data: 19.8.2013
[Questioni generali e varie]
Quali sono i presupposti affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito come appartenente alla categoria OG 11?

La categoria OG 11 riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate OS 3, OS 28 e OS 30.
L'art. 79 co. 16 del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce poi che ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

   OS 3 + OS 28 + OS 30 = x
• OS 3  >10% di x
• OS 28 >25 % di x
• OS 30 >25% di x

Inoltre per utilizzare nei documenti di gara la categoria OG11 deve essere accertato dal progettista anche il superamento del limite qualitativo, inteso come impossibilità di esecuzione separata delle lavorazioni riferibili alle singole categorie OS 3, OS 28, OS 30 (impianti tecnologici), in quanto tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente.
Solo in presenza di entrambi i presupposti è legittimo chiedere, quale requisito di qualificazione, la categoria OG11 invece che le singole categorie OS3, OS 28 e OS30.

Data: 30.7.2013
[Piattaforma telematica]
Se una Stazione Appaltante, in fase di aggiudicazione, deve sospendere la valutazione delle offerte presentate, a causa di un vizio nella nomina dell’Autorità di gara, quali sono le conseguenze sul lavoro già svolto fintanto che non sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche?
La Stazione Appaltante dovrà comunicare a tutti gli OE interessati l’esigenza di dover procedere ex-novo alla valutazione delle offerte dopo aver fatto ripristinare, tramite l’amministratore di sistema, lo stato di gara precedente alla valutazione delle offerte.
Si consiglia di provvedere, mediante invio di Comunicazione ufficiale in piattaforma, alla notifica dell’avvio della nuova fase di valutazione a tutti i partecipanti.
A seguito dell’intervento di ripristino da parte del gestore della piattaforma tutte le buste presentate dagli OE tornano ad essere contraddistinte dallo stato “chiusa”. La nuova Autorità di gara può procedere alla valutazione delle offerte iniziando dall’analisi della documentazione amministrativa.
Data: 11.6.2013
[Questioni generali e varie]
Il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria”

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 secondo cui “Fermi restando gli obblighi e le facoltá previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.”

Vista la circolare n. 2/2013 dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativa all'utilizzo del portale telematico SICP in ordine agli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, con specifico riguardo ai soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993;

Si ritiene, che il ricorso alle procedure di acquisto tradizionali in luogo delle procedure telematiche sopra indicate, possa continuare ad operare nel caso specifico di acquisti di beni riferiti alla categoria merceologica “libri-editoria” nei seguenti casi:

  1. con riguardo al MEPA, nel caso in cui il prodotto non possa essere acquisito per il suo tramite a causa dell'inesistenza del metaprodotto, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualitá essenziali – inidoneo rispetto alle necessitá dell'amministrazione procedente, cosí come nel caso specifico in cui per per la categoria merceologica suddetta (“libri-editoria”) operi il regime dei prezzi imposti (c.d. “Buchpreisbindung”).
  2. in merito al portale telematico SICP, in quanto l'utilizzo del medesimo è obbligatorio per importi a partire da 20.000,00 € oltre I.V.A. e comunque solo per i soggetti di cui all'art. 6 bis comma 3 della L.P. 17/1993 (Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.)
Data: 10.6.2013
[Piattaforma telematica]

Come devono essere inserite nel sistema le gare che hanno per oggetto forniture pluriennali?

Come importo di gara (a livello di lotto) lato stazione appaltante va immesso l'importo complessivo e non quello annuale. L'operatore economico nella compilazione dell'offerta economica (allegato C) deve riportare il valore complessivo offerto e non quello annuale.

Data: 17.5.2013